Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26727 del 20 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26727PEN

Massima

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Il reato di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) si consuma nel momento della redazione del testamento olografo manipolato, in quanto tale atto, pur essendo imprescindibile per l'attivazione della successione su base volontaria, produce effetti giuridici immediati. La condotta di chi induce una persona vulnerabile a redigere un testamento a proprio favore integra pertanto il reato di circonvenzione, a prescindere dal momento del decesso del testatore e della pubblicazione del testamento. La circonvenzione del testatore vulnerabile si configura come un reato ad eventuale formazione progressiva e a consumazione prolungata, che può avere ulteriori sviluppi con la pubblicazione e l'accettazione del testamento manipolato, senza che tali condotte possano essere qualificate come meri post-factum. Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione, è necessario che sussistano: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato tra vittima e agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima incapace di opporre resistenza; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri un effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità, di cui l'agente sia consapevole; d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità della vittima. Il rilascio di una procura generale per la gestione del patrimonio, se inserito in un contesto di manipolazione e funzionale a porre in essere atti di disposizione patrimoniale contrari all'interesse del delegante, è idoneo a produrre effetti giuridici dannosi e a integrare il reato di circonvenzione. La valutazione dello stato di riconoscibile circonvenibilità della vittima rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento, se sorretto da motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, è insindacabile in sede di legittimità. La graduazione della pena, nell'ambito dei limiti edittali, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. in modo sintetico, essendo necessaria una motivazione analitica solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ORSI LUIGI, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' dei ricorsi.
L'Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e l'Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) i…

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