Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7968 del 20 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:7968CIV

Massima

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La disciplina antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori previsti in un contratto di finanziamento, la cui mancata inclusione nel Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali contenenti comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Pertanto, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti quale ulteriore margine di tolleranza. Laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso Effettivo Globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarieta' discende l'applicazione dell'articolo 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'articolo 1224 c.c., comma 1. Nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dal Codice del Consumo, essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio. L'interesse ad agire per la declaratoria di usurarieta' degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarieta' riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento. Al contrario, la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi, e pertanto non può essere sommata agli interessi moratori ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 25803/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), E (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
nonche'
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VARESE n. 1354/2016 depositata il 29.11.2016;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Do…

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