Consiglio di Stato sentenza n. 1654 del 2023

ECLI:IT:CDS:2023:1654SENT

Massima

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Il concessionario autostradale è tenuto ad affidare a terzi una percentuale minima di lavori, stabilita dalla legge, nell'ambito della concessione; tuttavia, il concedente non può inibire preventivamente gli affidamenti infragruppo, dovendo limitarsi a monitorare il rispetto della soglia percentuale nell'arco dell'intera durata della concessione e, in caso di definitivo inadempimento, irrogare la sanzione prevista dalla legge. Nello specifico: - L'art. 253, comma 25, d.lgs. n. 163 del 2006 impone ai concessionari autostradali l'obbligo di affidare a terzi una percentuale minima di lavori, inizialmente fissata al 40% e successivamente aumentata al 50% e al 60%. - Il concedente (Ministero) ha il potere di vigilare e controllare il rispetto di tale obbligo da parte del concessionario, anche attraverso l'adozione di atti di sollecito al riallineamento in caso di temporaneo sforamento della soglia percentuale. - Tuttavia, il concedente non può inibire preventivamente gli affidamenti infragruppo, dovendo limitarsi a monitorare il rispetto della soglia nell'arco dell'intera durata della concessione e, in caso di definitivo inadempimento, irrogare la sanzione prevista dalla legge. - Il quinquennio indicato dalla prassi amministrativa è un mero parametro temporale di monitoraggio, non potendo essere considerato l'arco temporale ultimo per accertare il rispetto delle percentuali, che deve invece valutarsi sull'intera durata della concessione. - Pertanto, il concedente non può inibire gli affidamenti infragruppo sulla base del mero superamento temporaneo della soglia percentuale, dovendo verificare se nel residuo periodo di concessione il concessionario possa compensare gli sforamenti pregressi attraverso l'affidamento di lavori a terzi.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/02/2023

N. 01654/2023REG.PROV.COLL.

N. 06092/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6092 del 2016, proposto da
S.A.V. - Società Autostrade Valdostane s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Umberto Giardini, Alessandro Mazza e Manuela Sanvido, con domicilio eletto presso lo studio Marco Annoni in Roma, via Udine n. 6;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici, …

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