Tribunale civile Ragusa sentenza n. 1430 del 17 settembre 2024

Massima

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Il mancato pagamento del canone di locazione, anche parziale, per un periodo superiore a venti giorni dalla scadenza prevista, integra un grave inadempimento del conduttore che legittima la risoluzione del contratto di locazione abitativa, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 392/1978, senza che il giudice debba procedere ad una valutazione discrezionale della gravità dell'inadempimento. Tuttavia, il locatore deve provare la fonte negoziale del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza, mentre grava sul conduttore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o l'esistenza di un fatto estintivo della pretesa creditoria. Ove il conduttore abbia effettuato pagamenti parziali o tardivi dei canoni, il giudice deve procedere alla loro esatta imputazione, tenendo conto anche di eventuali somme versate in eccesso, al fine di determinare l'esatto ammontare del credito residuo del locatore. Infine, l'eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore per lamentare il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del locatore deve essere adeguatamente provata, non essendo sufficiente la mera allegazione di tale circostanza.

Sentenza completa

Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 1430/2024 del 17-09-2024
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa (...) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. (...)/2022 R.G., promossa da (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. (...) - attore e convenuto in riconvenzione - contro (...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. (...) - convenuto e attore in riconvenzione -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data (...), (...) conveniva in giudizio (...) deducendo il mancato pagamento, da parte di quest'ultimo, dei canoni di locazione del mese di aprile 2020 (per la somma residua di Euro 200,00), nonché delle mensilità, pari ad Euro 600,00 ciascuna, di maggio e giugno 2020, ottobre 2021, febbraio e…

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