Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4744 del 15 febbraio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:4744CIV

Massima

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La condotta di estrazione e commercializzazione di materiale classificato come di seconda categoria, industrialmente utilizzabile, effettuata nel corso di lavori di realizzazione di un'opera privata, senza la prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, integra la violazione di cui alla Legge Regionale Veneto n. 44 del 1982, art. 33, a prescindere dalla circostanza che l'attività di scavo e di estrazione del materiale fosse stata regolarmente assentita ai fini dell'esecuzione dell'opera. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge regionale, l'attività di cava è qualificata come tale anche quando i lavori di movimento terra e i miglioramenti fondiari avvengano per scopi, anche secondari, di utilizzazione industriale ed edilizia dei materiali estratti. La fattispecie sanzionatoria prevista dalla Legge Regionale Veneto n. 19 del 1998, art. 23, comma 4, che vieta l'esportazione dei materiali di risulta nell'ambito di nuovi impianti di acquacoltura, non si pone in rapporto di specialità con quella di cui alla Legge Regionale n. 44 del 1982, art. 33, in quanto le due norme tutelano interessi diversi: la prima mira a impedire che l'attività di realizzazione dell'impianto di acquacoltura sia surrettiziamente utilizzata per l'esercizio abusivo di attività di cava, mentre la seconda sanziona direttamente l'esercizio abusivo di tale attività. Pertanto, la condotta di estrazione e commercializzazione di materiale classificato, senza la prescritta autorizzazione, integra la violazione di cui alla Legge Regionale n. 44 del 1982, art. 33, a prescindere dalla circostanza che il materiale sia stato estratto nell'ambito di lavori regolarmente assentiti per la realizzazione di un impianto di acquacoltura. L'illecito di cui alla Legge Regionale n. 44 del 1982, art. 33, ha natura permanente, la cui cessazione si realizza solo con l'eliminazione delle conseguenze dell'abusiva attività di escavazione, mediante il ripristino ambientale dell'area interessata. Ai fini dell'osservanza del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, rileva non la data in cui l'amministrazione ha acquisito notizia della violazione, ma il momento in cui essa abbia completato gli atti istruttori necessari per l'accertamento e la quantificazione della condotta illecita, atteso che la sanzione è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto. L'ordinanza ingiunzione per la violazione di cui alla Legge Regionale n. 44 del 1982, art. 33, rientra tra i provvedimenti di competenza del dirigente dell'ente locale, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 3, lett. g), non essendo la relativa attribuzione derogata dalla disciplina speciale contenuta nella citata legge regionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. BERTUZZI Mario - rel. est. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo - Consigliere

Dott. CAPONI Remo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona dell'amministratore unico sig. (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
Provincia di Verona, in persona del dirigente del Servizio Avvocatura della Provincia di Verona Avv. (OMISSIS), giusto Decreto Presidenziale 14 febbraio 2017, n.…

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