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L'obbligo di rendiconto puo` legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualita` e della quantita` dei frutti percetti) e dell'entita` e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalita` di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (nella specie, la S.C. ha escluso la efficacia probatoria di un`unica deposizione testimoniale finalizzata alla dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo del rendiconto da parte del mandatario, ex art. 1713 cod. civ.). da vedere: Sen 15/02/1995 1600 sez 2 Civ
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