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L'obbligo di rendiconto imposto al mandatario dall'art. 1713 c. c. comporta che questi dia ragione del modo in cui ha svolto la sua attivita`, mediante la prova dell'entita` e della causale degli esborsi e degli incassi e di tutti gli elementi di fatto dai quali sia possibile accertare le modalita` di svolgimento dell'incarico, anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti, nonche` valutare se la sua condotta sia stata adeguata al criterio di buona ammi nistrazione dettata dall'art. 1710 c. c. conforme: [s85\04480] [s82\02634]
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