Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21419 del 18 maggio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:21419PEN

Massima

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Il mancato avviso, nel decreto di giudizio immediato, della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), che non può essere sanata dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato, in quanto tale scelta è stata illegittimamente condizionata dalla mancata conoscenza di una delle alternative procedurali previste dalla legge. Pertanto, la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, al fine di consentire all'imputato di esercitare consapevolmente la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento si fonda sul diverso atteggiamento psicologico dell'agente: nel favoreggiamento, l'agente opera nell'interesse esclusivo dell'autore del reato presupposto, al solo fine di prestargli aiuto per contribuire ad assicurargliene il prodotto o il profitto, senza trarre per sé o per terzi alcuna utilità; nella ricettazione, l'agente opera successivamente alla commissione del reato presupposto con dolo specifico, caratterizzato dal fine di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. Pertanto, la valutazione della sussistenza del reato di ricettazione, anziché di favoreggiamento, deve basarsi sull'accertamento che l'agente abbia agito con il fine di trarre un proprio profitto dalla condotta successiva alla commissione del reato principale. La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, quali l'elevato numero di beni sottratti e il significativo importo corrisposto dal compro oro per l'acquisto della refurtiva, tenuto conto che i compro oro sono soliti pagare gli oggetti in metalli preziosi a un valore inferiore al loro prezzo di mercato. Pertanto, la motivazione della sussistenza di tale aggravante non è viziata da illogicità o contraddittorietà per il solo fatto che non sia stato quantificato esattamente il valore dei beni sottratti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELTRANI Sergio - Presidente

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. FLORIT Francesco - Consigliere

Dott. NICASTRO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso chiedendo: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), con restituzione degli atti…

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