Tribunale civile Grosseto sentenza n. 439 del 29 aprile 2024

Massima

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Il comportamento di abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi, in assenza di prova di una preesistente e conclamata crisi irreversibile del rapporto, costituisce causa sufficiente di addebito della separazione personale, salvo che il coniuge che ha posto in essere tale condotta non dimostri che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro. Ove il minore, a seguito della separazione, manifesti un profondo rifiuto di relazionarsi con uno dei genitori, tale da risultare consapevole e motivato, in ragione di eventi stressanti e di scelte del genitore non adeguatamente ponderate rispetto alle esigenze del figlio, il preminente interesse del minore impone l'affidamento esclusivo all'altro genitore, ferma restando la titolarità in capo al genitore non affidatario del potere-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio e di adottare, assieme all'affidatario, le decisioni di vita più importanti. In tale contesto, il contributo economico del genitore non affidatario al mantenimento del figlio, determinato in sede presidenziale, non può essere modificato in assenza di rilevanti mutamenti delle condizioni reddituali del medesimo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. (...) dott. (...) rel. dott.ssa (...) ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per (...) giudiziale instaurato da (...) (C.F. (...)) con l'assistenza dell'Avv. (...) contro (...) (C.F. (...)) con l'assistenza dell'Avv. (...) con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: "(...) l'(...)mo Tribunale adito contrariis reiectis disporre l'affido condiviso del figlio (...) ad entrambi i genitori con facoltà dello stesso di frequentarli con la massima libertà in ragione dell'età del minore, disporre altresì che il padre versi alla signora (...) a titolo di contribuito nel mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 in ragione delle condizioni economiche del (...) e degli obblighi alimentari a suo carico, oltre al 50 pe…

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