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In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'insufficienza probatoria in ordine all'adempimento dell'obbligo di "repêchage" non è sussumibile nell'alveo della manifesta insussistenza del fatto, contemplata dall'art. 18, comma 7, st.lav., nella formulazione, modificata dalla l. n. 92 del 2012, "ratione temporis" applicabile, che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei presupposti di legittimità del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la tutela risarcitoria in assenza di una prova sufficiente dell'impossibilità di reperire una missione compatibile con la professionalità dei lavoratori licenziati).
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