Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 3359 del 2022

ECLI:IT:TARCT:2022:3359SENT

Massima

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Il potere di pianificazione territoriale è ampiamente discrezionale e la decisione di attribuire una certa destinazione o un certo regime (anche peggiorativo rispetto alla disciplina pregressa) a una determinata area non necessita di una specifica motivazione, trovando giustificazione nei criteri generali di impostazione dello strumento urbanistico. L'aspirazione dei proprietari a una utilizzazione più proficua dei propri immobili (c.d. reformatio in melius) è cedevole rispetto alle scelte pianificatorie effettuate dall'Amministrazione e le classificazioni urbanistiche delle aree non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non risultino inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La potestà pianificatoria, laddove non vi sia un affidamento qualificato del privato, non è soggetta al principio del divieto di reformatio in peius, in quanto l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nell'effettuazione delle proprie scelte, che relegano l'interesse degli amministrati alla conferma (o al miglioramento) della previgente disciplina a interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale. Le scelte di localizzazione delle aree preordinate all'esproprio, contenute in un regolamento urbanistico, rispondono a valutazioni di merito connotate da un'ampia discrezionalità, che non abbisognano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni. Il requisito della copertura finanziaria e della cantierabilità dell'opera non è riferibile alla fase della localizzazione urbanistica, riguardando invece quella progettuale che non necessariamente deve essere contestuale alla prima; ne consegue che non sussiste un obbligo di copertura finanziaria operante al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, obbligo che rileverà successivamente, al momento dell'approvazione del progetto e del relativo piano economico finanziario. La perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e non può essere qualificata come mezzo di prova, bensì solo di indizio, la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/12/2022

N. 03359/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01641/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2007, proposto da
Benedetto Caliri, Salvatore Caliri e Antonino Carmelo Caliri, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Briguglio, con domicilio digitale
ex lege
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Tommasini, con domicilio fisico eletto presso il proprio studio in Messina, Via XXIV Maggio n. 18 e con domicilio digitale
ex lege
come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale Terri…

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