Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45014 del 21 novembre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:45014PEN

Massima

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Il procedimento di prevenzione finalizzato all'applicazione di misure di sicurezza personali, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non è soggetto al principio di specialità previsto per l'estradizione, in quanto non mira all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del soggetto, valutata sulla base di elementi sintomatici della sua condotta abituale e del suo tenore di vita, anche prescindendo dalla commissione di reati specifici. Pertanto, il giudice può prendere in considerazione, ai fini del giudizio di pericolosità, fatti e condotte precedenti all'estradizione del soggetto, senza che ciò violi il principio di specialità. Inoltre, la misura della sorveglianza speciale può essere applicata anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena, in quanto l'incompatibilità con lo stato detentivo attiene esclusivamente alla fase esecutiva della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare. Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sul provvedimento che applica la misura di prevenzione è limitato alla verifica della violazione di legge e della congruenza della motivazione, senza possibilità di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Pertanto, il vizio di motivazione è rilevabile solo in caso di macroscopica carenza del ragionamento del giudice o di palesi errori logico-giuridici, mentre resta esclusa la possibilità di sindacare la mera diversa valutazione delle risultanze processuali operata dal ricorrente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
FAZZIOLI EDOARDO - Presidente
DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere
GIRONI EMILIO - Consigliere
VANCHERI ANGELO - Consigliere
CASSANO MARGHERITA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
sul ricorso proposto da:
1) Sa. Br. n. il (...)
2) Lu. La. n. il (...)
3) Do. Br. n. il (...)
4) Mo. Gr. n. il (...)
avverso DECRETO del 30/09/2002
CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere CASSANO MARGHERITA
lette le conclusioni del P.G. Dr. che ha rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il 30.9.2002 la quinta sezione penale della Corte d'appello di Milano confermava il decreto del Tribunale di Milano in data 17.1.2002, che applicava la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o abituale dimora…

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