Cassazione penale Sez. II sentenza n. 41433 del 4 ottobre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:41433PEN

Massima

Massima ufficiale
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono tra loro in relazione non già alla sussistenza o meno di una legittima pretesa creditoria alla base della condotta, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta, configurandosi il reato di estorsione in tutti i casi nei quali l'azione delittuosa è posta in essere non direttamente dal titolare del diritto, ma da soggetti terzi, che perseguono propri fini - di qualsiasi natura - che si sovrappongono a quelli del creditore, ovvero con modalità esecutive che esorbitano dalla esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sè il carattere di ingiustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere il reato di estorsione nella pretesa avanzata per conto dell'avente diritto da esponenti di un gruppo camorristico).

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