Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 40295 del 7 dicembre 2006

ECLI:IT:CASS:2006:40295PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di stupefacenti, alla coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti non si applica l'art.75 d.P.R. 9 ottobre 1990, bensì l'articolo 73 dello stesso d.P.R., essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di responsabilità penale, la destinazione ad uso personale della coltivazione, nonché la modesta estensione di quest'ultima. Solo l'assenza o insufficienza di effetto drogante della sostanza coltivata consente di escludere l'offensività della condotta, configurandosi così il reato impossibile previsto dall'articolo 49 cod.pen.. (Nella specie, la Corte ha osservato che le modifiche introdotte con la legge 21 febbraio 2006 n. 49 non hanno inciso sulla disciplina relativa alla "coltivazione" di stupefacenti).

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