Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6338 del 28 novembre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:6338CIV

Massima

Massima ufficiale
Le disposizioni della legge 23 aprile 1981 n. 154 nell'abrogare fra gli altri, l'art. 15 del tu delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 ha disciplinato come causa di incompatibilità l'ipotesi della "lite pendente con il comune" in precedenza prevista come causa di ineleggibilità, stabilendo (art. 3 n. 4) che non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente con la regione, la provincia o il comune", dando in tal modo rilievo determinante al dato formale della attuale pendenza di un'effettiva controversia giudiziaria, e non semplicemente al contrasto, reale o potenziale, di interessi tale da determinare una situazione di conflitto tra eletto ed ente pubblico, anche se non formalizzato in una contesa giudiziaria in atto.

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