Cassazione penale Sez. I sentenza n. 169 del 7 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:169PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicabilità delle misure di prevenzione, gli indizi e le presunzioni, quando non siano contraddetti da elementi diversi processualmente rilevanti, valgono a legittimare i provvedimenti di prevenzione; la pericolosità sociale, poi, prescinde dall'accertamento definitivo di un reato, essendo deducibile anche da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché fondate su elementi obiettivi e specifici; inoltre il giudizio di pericolosità implica un esame complessivo dell'intera personalità del soggetto, attraverso tutte le manifestazioni sociali in cui essa si estrinseca. (Nella specie la suprema corte ha annullato il provvedimento con il quale i giudici avevano escluso la pericolosità sociale sulla base di una automatica conseguenzialità legata all'esito, assoluzione, dei giudizi penali, omettendo del tutto la diversa indagine ed il particolare esame critico richiesti dalla speciale natura del procedimento di prevenzione).

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