Cassazione penale Sez. I sentenza n. 27133 del 1 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:27133PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa che aveva modificato i limiti edittali di pena per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti c.d. "leggere", deve procedere alla rideterminazione della pena inflitta in base ai criteri di cui agli articoli 132 e 133 c.p., attenendosi ai limiti edittali previsti dalla originaria formulazione dell'articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, senza poter fare riferimento alla mera conformità della pena concretamente irrogata ai nuovi limiti edittali reviviscenti per effetto della pronuncia di incostituzionalità. Ciò in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale determina la reviviscenza delle distinte fattispecie incriminatrici previste dal Testo Unico sugli stupefacenti, comportando una trasformazione strutturale della fattispecie penale, con conseguente necessità di una nuova valutazione della pena in concreto, anche laddove essa risulti compresa entro i limiti edittali ripristinati. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non può limitarsi a verificare la mera conformità della pena ai nuovi limiti edittali, ma deve procedere ad una nuova commisurazione della stessa sulla base dei criteri di cui agli articoli 132 e 133 c.p., in quanto il vizio della commisurazione originaria, fondata su una normativa dichiarata incostituzionale, è censurabile in sede di esecuzione, avendo formato oggetto di specifica impugnazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo - Presidente

Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F. - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. il 17/04/1976;
avverso l'ordinanza n. 290/2014 CORTE DI APPELLO DI BRESCIA del 30/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ((omissis));
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. ROMANO Giulio, che chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/09/2014 la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell…

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