Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7406 del 15 febbraio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:7406PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esaminare il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello, afferma che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha formulato censure in modo assolutamente generico e non correlato al percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza indicare in modo chiaro e preciso i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione. Il principio di diritto affermato è che il requisito della specificità dei motivi di ricorso, prescritto a pena di inammissibilità, implica non solo l'onere di dedurre le censure che la parte intende muovere in relazione a punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare in modo chiaro e preciso i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a base della decisione impugnata, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare le censure mosse ed esercitare il proprio sindacato. La mancata osservanza di tale prescrizione comporta l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di una impugnazione generica e indeterminata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente

Dott. VANNUCCI Marco - rel. Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BONI MONICA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CASELLA GIUSEPPINA;
Il P.G. chiede l'annullamento senza rinvio perche' il fatto non sussiste per il capo a), inammissibile nel resto. trasmissione atti alla corte appello di Bari per la rideterminazione dell…

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