Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4111 del 26 gennaio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:4111PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73 comma settimo D.P.R. 309 del 1990 in tema di stupefacenti, si richiede una collaborazione da parte dell'imputato alle indagini tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione dell'attività criminosa in conseguenza dell'individuazione dei suoi responsabili ovvero alla scoperta e al sequestro di rilevanti risorse in capitali, sostanze e attrezzature che quell'attività consentirebbero di continuare o ripristinare. Ne consegue che non possono ritenersi sufficienti, per la concessione dell'attenuante in questione, ammissioni o dichiarazioni di imputato che portino soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili.

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