Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2887 del 26 gennaio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:2887PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione, nel valutare la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi con precedenti sentenze di condanna, deve preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato, in quanto tale riconoscimento è pregiudiziale rispetto alla valutazione circa il superamento dei limiti di pena stabiliti dalla legge per la concessione del beneficio. Infatti, il giudizio sulla operatività di eventuali cause di revoca del beneficio di cui all'art. 163 c.p. costituisce un necessario posterius rispetto a quello sulla sussistenza del reato continuato, il cui riconoscimento comporta l'applicazione di un'unica pena sul cui risultato complessivo dovrà essere commisurata ogni successiva valutazione in ordine alla sospensione condizionale. Il giudice dell'esecuzione ha il potere di concedere o estendere il beneficio della sospensione condizionale contestualmente all'applicazione in executivis della disciplina del concorso formale o della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, allorché le condizioni per la relativa spettanza insorgano o si manifestino proprio per effetto dell'applicazione di tale disciplina e il beneficio non sia stato espressamente escluso dal giudice della cognizione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Presidente

Dott. MANCUSO ((omissis)) A - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE;
udita la relazione svolta dal Presidente SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG ((omissis)) che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Firenze, in sede di incidente di esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena conces…

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