Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 5618 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:5618SENB

Massima

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Il rilascio del certificato di agibilità di un immobile non può essere negato per presunte difformità edilizie, qualora sia dimostrata la conformità originaria del manufatto rispetto al titolo edilizio rilasciato, in assenza di successive modifiche non autorizzate. Infatti, il nulla osta prefettizio al rilascio della licenza di abitabilità, ove non revocato, costituisce prova sufficiente della conformità edilizia dell'immobile, in mancanza di elementi che ne dimostrino il contrario. Pertanto, il diniego di agibilità fondato su presunte difformità non comprovate è illegittimo, in quanto viola il principio di legalità dell'azione amministrativa e il diritto del privato al regolare esercizio dell'attività edilizia legittimamente intrapresa. L'amministrazione comunale, in assenza di elementi certi che dimostrino modifiche non autorizzate, non può negare il certificato di agibilità sulla base di meri sospetti o presunzioni, dovendo invece rilasciare il titolo abilitativo richiesto, salvo che non emerga in modo inequivocabile la sussistenza di abusi edilizi. Il principio di tutela dell'affidamento del privato e di certezza dei rapporti giuridici impone all'amministrazione di riconoscere la conformità edilizia originaria dell'immobile, ove non siano state apportate modifiche non autorizzate, senza poter opporre al privato presunzioni di difformità non adeguatamente comprovate. Pertanto, il diniego di agibilità fondato su presunte difformità edilizie non supportate da elementi certi è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, dovendo l'amministrazione comunale rilasciare il certificato di agibilità richiesto, salvo che non emerga in modo inequivocabile la sussistenza di abusi edilizi.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/12/2016

N. 05618/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02230/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2230 del 2016, proposto da:
Roccasalva Giorgio, in proprio e nella qualità di amministratore p.t. della Comunione Ereditaria Eredi Giuseppe Roccasalva, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Roccasalva Capasso ed Umberto Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

Comune di Casavatore, in persona del Sindaco p.t., dott.ssa Lorenza Orefice, rappresentato e difeso dall'avv. William Esposito e domiciliato, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del TAR Campania in Napoli, Piazza Municipio n…

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