Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 277 del 1 marzo 1983
ECLI:IT:CASS:1983:277PEN
Massima
Massima ufficiale
Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di revoca del mandato di cattura, l'imputato può proporre soltanto ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 cost., poiché l'art. 263 cod. proc. pen. (tanto nella vecchia quanto nella nuova formulazione di cui all'art. 6 legge 12 agosto 1982 n. 532) prevede la facoltà d'appello solo per il pubblico ministero.
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