Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3574 del 3 febbraio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3574PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 6 legge 30 gennaio 1963, n. 300, che ha reso esecutiva la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, accorda alle parti contraenti la facolta` di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, per cui anche l'estradabilita` del cittadino deve considerarsi la regola e non l'eccezione - infatti, il moderno fondamento dell'estradizione consiste nel riconoscimento internazionale del dovere reciproco degli stati di consegnare gli imputati e i condannati, che si trovano nel loro territorio, a quello stato che ha il maggior interesse alla punizione del colpevole, salvo espresso divieto, preveduto dalle convenzioni internazionali. In tal senso dispone anche l'art. 26 della costituzione, che consente l'estradizione del cittadino quando essa sia prevista dalla convenzione internazionale, e tale previsione e` contenuta nel citato art. 6 della convenzione europea, che formula una mera facolta` di rifiuto, come tale demandata alla discrezionalita` dell'organo di governo e, quindi, sottratta alla deliberazione dell'autorita` giudiziaria.    da vedere: Sen 25/03/1986 2133 sez L Civ

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