Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3272 del 18 dicembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3272PEN

Massima

Massima ufficiale
Dal combinato disposto degli artt. 309, comma quinto, 291, comma primo cod. proc. pen. e 100 disp. att. dello stesso codice si desume che al giudice che decide sull`istanza di riesame devono essere trasmessi gli atti su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura cautelare, sia al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa della persona nei cui confronti la misura stessa e` stata disposta, sia al fine di consentire un effettivo controllo, di legittimita` e di merito, all`organo decidente.  Nessun ulteriore obbligo di produzione, peraltro, e` previsto a carico dell`autorita` che procede. Nella fase delle indagini preliminari, infatti, il pubblico ministero puo` legittimamente celare alle parti gli elementi acquisiti successivamente all`emissione del provvedimento cautelare. Ne` il giudice del riesame, privo di poteri istruttori, puo` disporre l`acquisizione d`ufficio di atti non rientranti fra quelli indicati nell`art. 291, comma primo cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui e` stata disattesa la doglianza del ricorrente secondo cui il tribunale illegittimamente aveva rigettato la richiesta difensiva di prendere visione delle dichiarazioni resa da un coindagato).

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