Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14742 del 26 giugno 2007

ECLI:IT:CASS:2007:14742CIV

Massima

Massima ufficiale
Il principio sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 cod. proc. civ. e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n.890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso ex articolo 369 cod. proc. civ.. Sicchè, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, previsto dall'articolo 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità, decorre dalla data di consegna del plico al destinatario.

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