Consiglio di Stato sentenza n. 323 del 2014

ECLI:IT:CDS:2014:323SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a riconoscere il risarcimento del danno derivante dall'elusione o dalla violazione del giudicato, anche qualora l'amministrazione abbia formalmente adempiuto all'obbligo di riesaminare la questione oggetto della pronuncia annullatoria. Ciò in quanto l'esecuzione del giudicato non si esaurisce nel mero annullamento dell'atto impugnato, ma richiede che l'amministrazione si conformi integralmente agli obblighi di ripristino della situazione giuridica preesistente e di reintegrazione del danneggiato, senza poter riprodurre il medesimo provvedimento annullato. Pertanto, qualora l'amministrazione, pur avendo annullato l'atto impugnato, abbia adottato un nuovo provvedimento con il medesimo contenuto di quello annullato, tale comportamento integra una violazione o elusione del giudicato, legittimando la richiesta di risarcimento del danno in sede di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del codice del processo amministrativo. In particolare, il risarcimento può essere riconosciuto per le voci di danno direttamente connesse all'illegittima valutazione del dipendente, quali la mancata corresponsione di premi o indennità previsti per la qualifica riconosciuta dal giudicato, nonché per la perdita di chance di ottenere un impiego presso organismi internazionali, in misura proporzionale alla probabilità di conseguimento di tale opportunità. Non sono invece risarcibili i danni di natura morale, in assenza di una specifica previsione normativa o di lesioni a diritti costituzionalmente garantiti. L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice, sotto pena della nomina di un commissario ad acta.

Sentenza completa

N. 06704/2012
REG.RIC.

N. 00323/2014REG.PROV.COLL.

N. 06704/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6704 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via Alessandria, 130;

contro

Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 07077/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n.7730/11 TAR Lazio sez.i^ bis - annullamento scheda valutativa - ris.danni

Visti il ricors…

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