Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2833 del 2 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2833PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attestazione sanitaria di cui all'art. 81 cod. strad., quale documentazione di attività propria del medico pubblico ufficiale accertatore, si colloca nella categoria degli atti pubblici originali e non in quella delle certificazioni, la cui nozione postula l'attestazione di fatti non appartenenti alla sfera di attività del funzionario redigente o non caduti sotto la sua percezione.

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