Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 901 del 2012

ECLI:IT:TARSAR:2012:901SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Il provvedimento di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Il provvedimento di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Il provvedimento di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Il provvedimento di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Il provvedimento di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Il provvedimento di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Il provvedimento di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Il provvedimento di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Il provvedimento di esclusione di un progetto da una graduatoria di finanziamento, adottato in violazione di legge o per eccesso di potere, è annullabile dal giudice amministrativo su ricorso del soggetto interessato. Il giudice, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio, applicando il principio della soccombenza, anche qualora il ricorrente rinunci successivamente alla coltivazione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in tali casi, deve comunque pronunciare la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, ordinandone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.

Sentenza completa

N. 00294/2012
REG.RIC.

N. 00901/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2012, proposto da:
Comune di ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Cagliari, via Dante, n. 65/D;

contro

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Regione Sardegna Assessorato Programmazione Bilancio Credito ed Assetto Territorio, Centro Regionale di Programmazione (Crp);

nei confronti di

Comune di Palau, Comune di Budoni, Comune di Golfo Aranci, Comune di Luogosanto, Comune di Oschiri, Comun…

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