Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1120 del 18 ottobre 2000

ECLI:IT:CASS:2000:1120CIV

Massima

Massima ufficiale
La disciplina del rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati - dettata esclusivamente dall'art. 29 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, in base a cui nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti, oggetto del processo penale, risultanti da sentenza passata in giudicato (regola con cui non contrasta il disposto dell'art. 653 cod. proc. pen. sull'efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso) - non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità.

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