Cassazione penale Sez. I sentenza n. 828 del 22 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:828PEN

Massima

Massima ufficiale
La liberazione anticipata non puo` essere concessa al detenuto che fruisca di affidamento in prova al servizio sociale, in quanto un tale regime non da` luogo all`esplicazione di alcuna attivita` trattamentale e rieducativa e non consente, quindi, alcuna valutazione della sua partecipazione all`opera di rieducazione.    conforme: Sen 19/05/1993 1346 sez 1 Pen Sen 07/09/1994 1848 sez 1 Pen Sen 17/11/1989 2323 sez 1 Pen

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