Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1678 del 2022

ECLI:IT:TARLE:2022:1678SENT

Massima

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Il titolo edilizio e paesaggistico rilasciato per la realizzazione di strutture balneari, anche se contenente una clausola di stagionalità, conserva la propria validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in applicazione dell'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, come successivamente modificato. Tale disposizione, di ampia portata e finalizzata alla tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti, non consente di operare distinzioni tra titoli edilizi con termine finale di scadenza e titoli edilizi con clausola di stagionalità, in quanto in entrambi i casi sorge comunque l'obbligo del beneficiario di attivarsi per la rimozione delle strutture al termine della stagione estiva, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio. Pertanto, la proroga prevista dalla norma citata si applica indistintamente a tutte le fattispecie di titoli edilizi in scadenza nel periodo considerato, senza che rilevi la specifica modalità organizzativa adottata dall'amministrazione comunale per la gestione dei rapporti con i soggetti titolari di concessioni marittime. Inoltre, in assenza di clausole di stagionalità nei titoli edilizi e paesaggistici, il mantenimento delle strutture balneari risulta comunque legittimo, a prescindere dalla proroga emergenziale, non potendo l'amministrazione comunale imporre lo smontaggio stagionale delle stesse.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/10/2022

N. 01678/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01445/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 1445 del 2021, proposto dalla:
- Ficodindia S.a.s. di ((omissis)) & C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ((omissis)), Francesco G. Romano e ((omissis)), con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Otranto, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’atto del Comune di Otranto prot. n. 18948 del 13 ottobre 2021;

- dell’atto del Comune di Otranto prot. n. 6908 del 20 aprile 2021;

- dell’atto del Comune di Otranto prot. n. 6910 del 19 aprile 2021;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, a…

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