Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1317 del 12 gennaio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:1317CIV

Massima

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La querela di falso, sia essa proposta in via principale o incidentale, è un processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. Chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, è legittimato a proporre querela di falso, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio. L'interesse ad agire non implica nella querela di falso, al pari di quanto accade in genere per le azioni di accertamento, l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice. La conformità del testamento pubblico alle regole formali dettate dall'art. 603 c.c. è comprovata dal contenuto dell'atto pubblico, la cui rispondenza al vero permane, quanto alle circostanze che il pubblico ufficiale attesta essersi verificate alla sua presenza, sino a querela di falso, rientrando quindi tra i fatti per i quali il verbale notarile spiega efficacia fidefacente ex art. 2700 c.c. anche la presenza dei testimoni a tutte le operazioni che devono necessariamente intervenire ai fini della valida formalizzazione della volontà del testatore ex art. 603 c.c. Ai sensi dell'art. 654 c.p.p., l'efficacia vincolante del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi per coloro che abbiano partecipato al processo penale è espressamente sottoposta alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale e che la legge civile non ponga limitazione alla prova "della posizione soggettiva controversa". Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. PICARO Vincenzo - Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

Dott. PIRARI Valeria - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4831/2018 R.G. proposto da
DI.FA., Sc.Pi., MA.GI., MA.AN., MA.AN., MA.FR., rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Gi.Bo., dall'avv. ((omissis)) e dall'avv. Ro.La. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via (...)
- ricorrenti -
contro
CA.FA., CE.MA., CA.AL., CI.IO. MA.TE., CA.AL., rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Fe.Ma. e Gi.Ma. ed elettivamente domiciliati in Roma, via (...)o presso lo studio dell'avv. An.Ma.;
-controricorrente-
PA.VE., CO.GI. e CO.…

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