Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza breve n. 893 del 2021

ECLI:IT:TARMAR:2021:893SENB

Massima

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Il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, costituisce una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui contestazione spetta alla cognizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. Ciò in quanto il provvedimento di diniego di rilascio di una nuova patente di guida, adottato ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 3, del Codice della Strada, non è espressione di discrezionalità amministrativa, bensì è un atto vincolato sia nel presupposto che nel contenuto. Il destinatario di tale provvedimento vanta una pretesa a conservare un bene della vita che non è oggetto di potere amministrativo, nel senso che l'amministrazione non può disporne in ragione e in funzione della valutazione di prevalenza o di componimento con l'interesse pubblico primario. Pertanto, la posizione giuridica del privato non degrada ad interesse legittimo per effetto dell'adozione del provvedimento, ma resta qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto, la cui tutela spetta al giudice ordinario. Tale orientamento è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui spetta pronunciarsi sulle questioni di giurisdizione, le quali hanno affermato che sussiste la giurisdizione del giudice civile in ordine alla contestazione degli atti con cui l'amministrazione rileva la insussistenza dei "requisiti morali" previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 285 del 1992. Ciò anche in considerazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 22 del 2018, che ha fatto venir meno l'automatismo della revoca in via amministrativa della patente di guida a seguito di condanna ex art. 73 della legge n. 309 del 1990, rendendo il provvedimento prefettizio frutto di una valutazione caso per caso. Tuttavia, tale pronuncia attiene a una norma (art. 120, comma 2, del Codice della Strada) che non è rilevante nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui non si controverte della legittimità di un provvedimento di revoca ma del diniego di rilascio di un nuovo titolo abilitativo.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/12/2021

N. 00893/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00599/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona…

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