Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 7633 del 22 febbraio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:7633PEN

Massima

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Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 non può prevalere sui diritti della massa fallimentare sui beni del fallito, in quanto la dichiarazione di fallimento comporta lo spossessamento del debitore e l'attribuzione della disponibilità dei suoi beni al curatore fallimentare, terzo estraneo al reato. Il principio di diritto è che, una volta dichiarato il fallimento, i beni del fallito escono dalla sua sfera di disponibilità e sono attratti alla massa fallimentare, gestita dal curatore nell'interesse dei creditori. Pertanto, tali beni non possono essere assoggettati a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto appartengono a soggetto estraneo al reato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000. Ciò in quanto il curatore, in quanto rappresentante della massa dei creditori, è titolare di una posizione soggettiva tutelabile rispetto ai provvedimenti cautelari reali incidenti sulla consistenza dell'attivo fallimentare. Tale soluzione si impone al fine di salvaguardare il principio della par condicio creditorum, evitando che il Fisco, in virtù della misura cautelare penale, possa trovare un soddisfacimento preferenziale rispetto agli altri creditori, anche privilegiati, nell'ambito della procedura concorsuale. Inoltre, l'attribuzione dei beni del fallito alla massa fallimentare risponde a esigenze pubblicistiche di tutela dell'economia e del mercato, le quali non consentono l'assoggettabilità di tali beni al vincolo penale del sequestro finalizzato alla confisca.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento (OMISSIS) Snc, in persona del suo Curatore fallimentare;
avverso la ordinanza n. 23/22 RIMCR del Tribunale di Pescara del 21 luglio 2022;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO

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