Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 1797 del 2022

ECLI:IT:TARSA:2022:1797SENB

Massima

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Il provvedimento amministrativo di irrogazione di una sanzione pecuniaria per inottemperanza a un ordine di demolizione, se successivamente annullato d'ufficio dall'amministrazione, determina l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso tale provvedimento, in quanto viene meno l'interesse attuale e concreto dei ricorrenti a ottenere una pronuncia di annullamento. In tal caso, le spese di lite devono essere compensate tra le parti, fermo restando l'imputazione del contributo unificato a carico dell'amministrazione, in considerazione dell'esito satisfattivo per i ricorrenti. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'atto impugnato per effetto dell'annullamento d'ufficio da parte dell'amministrazione determina l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale, in quanto viene meno l'interesse attuale e concreto dei ricorrenti a ottenere una pronuncia di annullamento. Ciò comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo restando l'imputazione del contributo unificato a carico dell'amministrazione, in considerazione dell'esito favorevole per i ricorrenti. La massima giuridica si fonda sui seguenti argomenti e ragionamenti: 1. Il ricorso è stato proposto per l'annullamento di un provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria per inottemperanza a un ordine di demolizione. 2. L'amministrazione ha successivamente annullato d'ufficio il provvedimento impugnato, venendo meno l'interesse attuale e concreto dei ricorrenti a ottenere una pronuncia di annullamento. 3. In assenza di un interesse attuale e concreto dei ricorrenti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 4. Nonostante la mancata rimozione in autotutela degli altri atti impugnati, questi ultimi figurano come atti meramente presupposti rispetto al provvedimento annullato, e non erano autonomamente impugnabili al momento della proposizione del ricorso. 5. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, fermo restando l'imputazione del contributo unificato a carico dell'amministrazione, in considerazione dell'esito satisfattivo per i ricorrenti.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/06/2022

N. 01797/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01100/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2021, proposto da
Renato Aliberti, Giuseppe Aliberti, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Accarino, Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

contro

Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

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