Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 21 del 18 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:21PEN

Massima

Massima ufficiale
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 218 delle norme di attuazione e transitorie del Codice di procedura penale del 1988, ove detto articolo si interpreti nel senso di escluderne l'applicabilita` ai processi che proseguono con l'osservanza delle norme precedenti, proposta sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'efficacia della norma sarebbe rimessa, per fatti egualmente anteriori alla data di entrata in vigore del nuovo codice, al rilievo fenomenico dell'essersi promosso il giudizio prima o dopo tale data, e` manifestamente infondata. Essa infatti, investe gli artt. 241 e 242 delle citate norme di attuazione e transitorie, da cui deriva l'applicabilita` delle disposizioni del nuovo codice o di quello anteriormente vigente, in ordine ai quali nessuna illegittimita` e` ravvisabile, in particolare con riferimento al principio di eguaglianza, in quanto la previsione dell'una, o dell'altra disciplina e` stata regolata non arbitrariamente, ma con attento, puntuale, riferimento ai diversi stadi cui era pervenuto il processo alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

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