Tribunale civile Taranto sentenza n. 5 del 3 gennaio 2024

Massima

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Il lodo arbitrale irrituale, in quanto fondato sui principi della disciplina contrattuale, è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso. L'errore-vizio rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una alterata percezione o falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa. Non sono invece impugnabili gli errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia. Nell'ambito dell'arbitrato irrituale, le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà, la quale si impegna a considerare la decisione dell'arbitro come espressione della propria volontà. Pertanto, l'arbitro è libero di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritiene più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio, che va opportunamente adattato al giudizio arbitrale. La decisione arbitrale, inoltre, non travalica i limiti del mandato né è affetta da vizi in procedendo, anche in ordine alla regolamentazione delle spese procedurali tra i contendenti, a meno che le parti non abbiano imposto la decisione secondo equità, obiettivamente inconciliabile con una pronuncia dichiarativa dell'esclusione del socio, che implica l'accertamento sulla violazione del precetto normativo e dei patti sociali, rimessa sic et simpliciter al giudizio inimpugnabile dell'arbitro.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.4006/21 di R.G. avente ad oggetto "impugnazione lodo arbitrale"
tra
Pa.An.
(rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Ga., come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTRICE
e
Ci.Gi.
(rappresentato e difeso dall'avv. Fr.Gr., in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
Ma.Ma.
(rappresentata e difesa dall'avv. Do.Ri., come da mandato in calce alla comparsa di costituzione)
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Pa. impugna ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. il lodo arbitrale del 14.4.2020 che, a definizione della controversia insorta tra i soci della "Farmacia N. di Pa.An., Ma.Ma. e Ci.Gi. s.n.c." sedente in G., ha acc…

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