Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1571 del 15 gennaio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:1571PEN

Massima

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L'ignoranza della legge penale non è scusabile quando la norma violata è chiara e il suo contenuto è facilmente accessibile al comune cittadino, anche in assenza di una specifica professione che ne imponga la conoscenza. L'errore di diritto può essere considerato inevitabile e, quindi, scusabile, solo in due ipotesi tassative: quando la norma penale presenta un'oggettiva e insuperabile oscurità, oppure quando l'agente abbia tratto un convincimento della correttezza della propria interpretazione normativa da un comportamento positivo della pubblica amministrazione o da un consolidato orientamento giurisprudenziale. Pertanto, l'ignoranza della legge che vieta l'importazione di specie animali protette, espressamente elencate in un regolamento comunitario, non può essere considerata inevitabile e, di conseguenza, non esclude la responsabilità penale dell'agente, il quale è tenuto a un grado di diligenza superiore al normale per conoscere i precetti penali che regolano la materia. Inoltre, l'eventuale incertezza degli accertatori circa la classificazione delle specie animali non è rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità penale, in quanto l'agente è comunque tenuto a conoscere la natura degli animali che importa o detiene.

Sentenza completa

Con sentenza in data 13.7.2002, del Tribunale di Palermo, sez. distacc. di Carini, S. G. G. fu condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva alla pena di lire dieci milioni di ammenda, oltre confisca degli animali in sequestro, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 1 c. 1 lett. a) l. 150/92 ("per aver importato due esemplari vivi di Testudo graeca -inclusi nell'allegato A del regolamento CE n. 338/97- in assenza della prescritta documentazione CITES", in Punta Raisi il 8.10.98).
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, il quale ne ha chiesto l'annullamento, denunciando che il Tribunale avrebbe disatteso, in violazione dell'art. 5 c.p. (primo motivo) e con motivazione carente o manifestamente illogica (secondo motivo), la tesi difensiva secondo cui "il fatto compiuto dall'imputato deve essere inquadrato tra i casi di scusabilità dell'ignoranza dell…

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