Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1020 del 2021

ECLI:IT:TARLE:2021:1020SENT

Massima

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Il provvedimento di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo costituisce un atto vincolato per la pubblica amministrazione, la cui adozione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, in quanto trattasi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, l'abuso edilizio non può essere parcellizzato, ma deve essere considerato nel suo insieme, senza che assuma rilievo la distinzione tra opere principali e opere accessorie, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante considerato, ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino. La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non può riverberarsi retroattivamente sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, determinando non già la radicale e definitiva inefficacia di quest'ultima, ma solo uno stato di temporanea quiescenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 01/07/2021

N. 01020/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01235/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2016, proposto da
Sicuro Anna, rappresentata e difesa dall'Avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Mannarino, n. 11/A;

contro

Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- dell'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno n. 2 del 1° luglio 2016 prot. n. 17447, comunicata alla ricorrente con raccomandata a.r. del 25 luglio successivo;

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