Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza breve n. 286 del 2019

ECLI:IT:TARVEN:2019:286SENB

Massima

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Il mutamento di destinazione d'uso di un immobile, anche senza opere, richiede il previo ottenimento di un idoneo titolo edilizio, a prescindere dalla qualificazione soggettiva del privato proponente, al fine di consentire all'amministrazione di verificare la compatibilità urbanistica della nuova destinazione, il rispetto delle prescrizioni edilizie e urbanistiche, nonché di determinare l'eventuale differenza degli oneri dovuti. Pertanto, in mancanza del necessario titolo edilizio, è legittima l'applicazione della sanzione ripristinatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, laddove sia stata abusivamente mutata la destinazione d'uso originariamente assentita, a prescindere dalla qualificazione soggettiva del privato proponente, come associazione di promozione sociale, o dalla natura delle attività svolte, come attività culturali o di culto. La compatibilità urbanistica ex lege della sede e dei locali dell'associazione di promozione sociale con qualsiasi zona omogenea di PRG, prevista dall'art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000, non esonera dall'obbligo di richiedere e ottenere un conforme titolo edilizio per il mutamento di destinazione d'uso, non rilevando ai fini della valutazione del regime autorizzatorio applicabile la qualificazione soggettiva del privato proponente. Inoltre, in sede di esame della eventuale domanda, dovranno essere esaminate anche le questioni relative alla effettiva applicabilità o meno alla fattispecie delle prescrizioni, anche localizzative, di cui alla L.R.V. 12/2016, sia sotto il profilo temporale della preesistenza abusiva dell'attività che sotto quello soggettivo (contestato per non essere l'associazione ricorrente "l'ente istituzionalmente competente" per la relativa confessione ai sensi dell'art. 31 bis, comma 1, della L.R.V. 12/16).

Sentenza completa

Pubblicato il 05/03/2019

N. 00286/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2019, proposto da
Associazione Centro Culturale Ritrovo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Biagioli e Caterina Caregnato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Caterina Caregnato in Venezia, via Leonida Bissolati 6;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio …

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