Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1064 del 2010

ECLI:IT:TARNA:2010:1064SENT

Massima

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La mancata integrazione di una sola delle categorie documentali richieste dalla pubblica amministrazione nell'ambito di una procedura concorsuale per l'assegnazione di un bene pubblico non può essere considerata quale sintomo di una generale volontà di rinuncia all'aggiudicazione da parte del concorrente, in assenza di una espressa previsione in tal senso nel bando di gara. Pertanto, la dichiarazione di decadenza del concorrente classificatosi al primo posto per il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della documentazione richiesta è illegittima, in quanto viola il principio di leale collaborazione tra amministrazione e amministrati e il dovere di correttezza e buona fede che incombe sull'ente pubblico, il quale è tenuto a richiedere l'integrazione documentale anziché procedere direttamente alla dichiarazione di decadenza. Inoltre, la pubblica amministrazione non può comminare la decadenza dalla graduatoria per la mancata richiesta di un titolo autorizzatorio di competenza di un'altra amministrazione, in quanto ciò eccede i limiti della propria sfera di attribuzione. Infine, la generica contestazione della non conformità della documentazione tecnica presentata dal concorrente, senza alcuna specifica motivazione, integra un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 284 del 2008, proposto da:
Gi. SA., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Al. St. e Ma. Ga. Ca., con domicilio eletto presso quest’ultima in Napoli;
contro
COMUNE di AGROPOLI, in persona del legale rapp.te pro tempore, n.c.
nei confronti di
Vi. TO., controinteressato, n.c.
per l'annullamento
1) della nota n. 31738 del 25.10.2007, notificata in pari data, con cui il Comune di Agropoli aveva dichiarato il ricorrente rinunciatario all’assegnazione di un chiosco su area pubblica di cui al bando di concorso del 19.9.2006;
2) ove di ragione, della nota n. 26109 dell’11.9.2007 col quale si è invitato il ricorrente alla presentazione della documentazione;
3) della delibera di approvazione della nuova gra…

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