Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 386 del 2015

ECLI:IT:TARPA:2015:386SENT

Massima

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Il Comune è tenuto a concludere espressamente, entro il termine di legge, il procedimento amministrativo avviato su istanza del privato, anche in caso di inerzia o silenzio-rifiuto. Qualora il Comune persista nell'inadempimento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento conclusivo, al fine di garantire il rispetto del principio di buona amministrazione e il diritto del privato ad ottenere una decisione espressa. Il mancato rispetto dei termini procedimentali comporta l'obbligo di risarcire il danno eventualmente subito dal privato a causa dell'inerzia dell'amministrazione. L'amministrazione comunale è tenuta a concludere espressamente, entro il termine di legge, il procedimento amministrativo avviato su istanza del privato, anche in caso di inerzia o silenzio-rifiuto. Qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento conclusivo, al fine di garantire il rispetto del principio di buona amministrazione e il diritto del privato ad ottenere una decisione espressa. Il mancato rispetto dei termini procedimentali comporta l'obbligo di risarcire il danno eventualmente subito dal privato a causa dell'inerzia dell'amministrazione. L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro il termine stabilito dalla legge, salvo comprovate ragioni di complessità che possano giustificare un lieve differimento. Il privato ha diritto ad ottenere una decisione espressa, motivata e tempestiva da parte dell'amministrazione, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Il mancato rispetto di tali principi, con conseguente pregiudizio per il privato, legittima la richiesta di risarcimento del danno. Il giudice amministrativo, accertata l'illegittimità del silenzio-rifiuto, può pertanto ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, nominando un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, al fine di assicurare la conclusione del procedimento e la tutela effettiva del privato.

Sentenza completa

N. 01159/2014
REG.RIC.

N. 00386/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01159/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 117 c.p.a
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2014, proposto da DE FRANCISCI Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Palermo, ((omissis)), 95, presso lo studio del predetto difensore;

contro

- il Comune di Lampedusa e Linosa, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Lampedusa rispetto all'adozione del provvedimento che conclude il procedimento di revisione della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 dell'8/11/2005, avviato con nota prot. n. 10200 del 18/8/2011;

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