Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10135 del 26 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:10135PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto tentato, per sua natura, non può prescindere dal dolo diretto e, quindi, non è punibile a titolo di dolo eventuale. Invero il dolo nel tentativo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei tendenti in modo non equivoco al verificarsi di un preciso evento. Pertanto chi accetti il rischio di un evento delittuoso diverso da quello effettivamente voluto non può rappresentarsi né può volere gli atti come diretti alla realizzazione di tale evento. Invero l'accettazione del rischio della verificazione di un evento, ossia la indifferenza del soggetto rispetto alla produzione dello evento, contrasta con la rappresentazione degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto; contrasto - si è detto - insuscettibile di qualsiasi composizione attraverso formule astratte che negano ogni rilevanza agli schemi strutturali del delitto tentato, violando così l'art. 56 cod. PEN.. (nella specie è stata esclusa la ravvisabilità del tentativo di omicidio in caso di colpo di arma da sparo esploso unicamente a fini intimidatori).

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