Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8882 del 23 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:8882PEN

Massima

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L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, ha natura di sanzione amministrativa, con funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, senza finalità punitive e con carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso. Pertanto, tale ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 c.p. per le sanzioni penali, né alla prescrizione prevista dall'art. 28 della L. n. 689/1981 per le sanzioni amministrative pecuniarie. La demolizione giudiziale, identica nell'oggetto e nel contenuto a quella disposta dall'autorità amministrativa, non muta la propria natura giuridica solo in ragione dell'organo che la dispone, essendo suscettibile di revoca da parte del giudice penale allorché divenga incompatibile con provvedimenti amministrativi di diverso tenore e non essendo soggetta alle vicende estintive del reato e/o della pena. Inoltre, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato. Infine, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, senza che a tale subordinazione sia ostativa l'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune, poiché anche questa vicenda è finalizzata alla demolizione del manufatto abusivamente costruito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 16/03/2016 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con o…

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