Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2933 del 2 ottobre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2933PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., il ricorso per cassazione può essere proposto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche per insufficienza della motivazione di questo. Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui si è dedotto soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.

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