Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5712 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:5712SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione di un vano abusivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. In materia edilizia, l'ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico e la comparazione con gli interessi privati coinvolti, essendo irrilevante ogni affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. 2. Il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità oltre il termine di 60 giorni ha natura di silenzio-rigetto, con valore legale di diniego, che l'interessato ha l'onere di impugnare per dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa urbanistica ed edilizia. 3. L'obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità non sussiste, in quanto tale onere grava sull'amministrazione solo nell'ipotesi di accoglimento della richiesta. 4. Le opere consistenti nella realizzazione di un vano abusivo, anche di modeste dimensioni, non possono essere qualificate come pertinenze ai fini urbanistici, in quanto costituiscono nuovi ambienti autonomamente utilizzabili che incidono sull'assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, e pertanto necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire. 5. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, è precluso il rilascio della sanatoria paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto la norma impedisce tassativamente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma. 6. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 nella misura massima di € 20.000,00 è dovuta in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive realizzate in aree vincolate, a prescindere dalla consistenza dell'abuso, in quanto il disvalore sanzionato è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/09/2021

N. 05712/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04203/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4203 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale E/2;

contro

Comune di ((omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

“- dell'Ordinanza Reg. Gen. n. 79 del 31/05/17, notificata in data 29/06/17, recante l'ingiu…

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