Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2148 del 20 febbraio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:2148PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall`inquinamento per la qualificazione di uno scarico come proveniente da un insediamento civile o produttivo bisogna considerare il criterio dell`assimilabilita`.L`insediamento volto alla produzione di servizi tendenzialmente dovrebbe essere assimilato a quelli civili, ma deve qualificarsi come produttivo qualora l`attivita` si inserisca nell`ambito di un complesso organizzativo volto alla produzione dei beni o quando lo scarico non sia assimilabile a quello abitativo. Detta assimilabilita` puo` essere dedotta dai risultati delle analisi,ed in assenza di queste dalla attivita` svolta e dalle sue modalita`, da nozioni di comune esperienza circa le caratteristiche degli scarichi e dalle componenti chimico fisiche dei beni utilizzati, che finiranno per formare il refluo.  Pertanto devono ritenersi assimilabili a quelli provenienti da insediamento produttivo gli scarichi conseguenza dell`esercizio di una attivita` di autolavaggio.     da vedere: Sen 16/11/1987 11594 sez U Pen Sen 22/11/1986 13146 sez 3 Pen Sen 02/07/1997 6347 sez 3 Pen Sen 18/11/1986 12929 sez 3 Pen

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