Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1491 del 18 giugno 1997

ECLI:IT:CASS:1997:1491PEN

Massima

Massima ufficiale
Appartiene al giudice di appello il potere di integrazione e sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, investito della cognizione piena del fatto, anche se circoscritta ai punti in contestazione esso non e` vincolato, ai fini della decisione, dalla motivazione del provvedimento impugnato, bensi` puo` sostituirla, modificarla o integrarla secondo il suo convincimento.  Tale principio, non trova deroga in tema di provvedimenti restrittivi della liberta` personale, ove il diverso grado di cognizione del Tribunale della Liberta` in sede di riesame e in sede di appello e` determinato solo dal fatto che in sede di riesame la sua cognizione e` piena, avendo egli gli stessi poteri del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, mentre in sede di appello la sua cognizione e` circoscritta ai punti della decisione che formano oggetto di censura.    da vedere:

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