Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1959 del 11 febbraio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1959PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando i gravi indizi che consentono l'adozione di misure cautelari personali consistono nelle dichiarazioni accusatorie rese da testimoni, coimputati e imputati di reati connessi, i riscontri non si esauriscono nelle prove autonome relative alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'autore, ma si identificano in qualsiasi elemento intrinsecamente idoneo, nella sia pur limitata rilevanza probatoria, a confermare almeno una parte del contenuto di una chiamata in correità. Ne deriva che riscontri processualmente utilizzabili sono anche le ulteriori chiamate in correità, le quali, proprio perché riferibili a fonti diverse, possono collocarsi sui livelli probatori di qualsiasi altro elemento idoneo a verificare la verosimiglianza e la fondatezza di un'accusa.

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