Cassazione penale Sez. I sentenza n. 716 del 3 febbraio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:716PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice penale deve verificare la legittimita` del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimita` degli atti amministrativi, e cioe` violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere. Riguardo a tale ultimo vizio, tuttavia, il potere-dovere del giudice ordinario di controllare l'atto amministrativo trova il suo limite nella valutazione intrinseca del potere discrezionale riservato alla pubblica Amministrazione, per cui il vizio logico-giuridico del provvedimento puo` essere censurato soltanto in quanto si traduca in vizio di legittimita`, evenienza che si verifica esclusivamente quando il vizio e` manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra presupposti di fatto e conclusioni, cosi` da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423). da vedere:

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